Rivalsa datore di lavoro

A seguito di incidente stradale il datore di lavoro può, infatti, aver subito un ingiusto danno consistente nella assenza forzosa del proprio dipendente.

Il datore di lavoro ha dirittto di rivalersi sul responsabile per il danno economico conseguente alla mancata fruizione della prestazione lavorativa del proprio collaboratore infortunato, a fronte della quale l’azienda è costretta in ogni caso a sostenere costi non trascurabili.

Il caso tipico di infortunio che comporta l’assenza di un lavoratore è il sinistro stradale, che può essere in itinere (ossia mentre il lavoratore si sposta in auto o in moto, ma anche in bici o a piedi, per ragioni di lavoro) oppure in momenti del tutto estranei all’attività lavorativa (tornando dal supermercato, al rientro dalle vacanze, etc.).

Oltre all’ipotesi di sinistro stradale, il risarcimento all’azienda datrice di lavoro è dovuto, in ogni caso, in ipotesi di lavoratore infortunato a causa di un terzo e perciò assente dal lavoro, indipendentemente dal contesto in cui il sinistro si è verificato.